Radiodiagnostica complementare; il parere di Raffaele Iandolo Presidente Commissione Albo Odontoiatri Nazionale:
“Legittimo detenere le apparecchiature necessarie e utilizzarle ai fini diagnostici e terapeutici”
Informiamo gli iscritti del parere fornito con pec del 17/10 u.s. dal Dottor Iandolo – Presidente della CAO Nazionale che è possibile trovare pubblicato integralmente sul sito www.omceoge.it nelle “Le ultime News dell’Ordine” con la relativa Circolare FNOMCeO – CAO avente ad oggetto: detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiodiagnostica complementare.
Si riportano qui le conclusioni della Circolare relative a questa cogente problematica.
“In conclusione, alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino e che ai sensi della L. 409/85 la diagnosi concernente gli ambiti ivi disciplinati è di esclusiva competenza dell’odontoiatra, secondo questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale, l’odontoiatra può legittimamente detenere tutti gli apparecchi radiografici indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiodiagnostiche complementari alla propria professione.
In considerazione del fatto che per complementarietà si intende maggiore tutela della salute del paziente, poiché qualsiasi tipo di indagine radiografica eseguita direttamente all’interno dello studio odontoiatrico consente di ottenere quella accuratezza diagnostica ricercata in relazione allo specifico dubbio di patologia pregressa o in atto, si ritiene che le attività radiodiagnostiche complementari alla professione odontoiatrica rappresentino attività di ausilio diretto e funzionale alle prestazioni specialistiche proprie della disciplina odontoiatrica, comprendente gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e le altre procedure finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca e dei relativi tessuti. L’odontoiatra può quindi svolgere tale pratica quando necessariamente giustificata, secondo i principi di ottimizzazione e limitazione della dose, oltre che contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alle necessità di diagnosi e/o comunque di valido e immediato ausilio per orientare le scelte di terapie tipiche e caratteristiche delle attività di cura, riabilitazione e prevenzione che formano oggetto della professione dell’odontoiatra.
Sotto il Link all’articolo completo presente sul sito www.omceoge.it